Fond. Studi CdL – Sport e apprendistato, ecco le regole

 

Dall’Inps arrivano le istruzioni per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e disciplinate dalla legge di Bilancio 2022.

Nella circolare n. 91/2023, l’Istituto fornisce indicazioni sugli obblighi informativi e contributivi relativi alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti, precisando che questo istituto può essere applicato solo dalle società e associazioni sportive professionistiche nei confronti di lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età. Come noto, infatti, la legge di Bilancio 2022 ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2022 nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età è ridotto a 23 anni.

Tra le particolarità c’è anche la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a tempo determinato, per una durata minima di 6 mesi e una durata massima del periodo di formazione di 3 anni. Per quanto riguarda il regime contributivo e la misura della contribuzione applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico, l’Istituto ricorda quali sono le tutele assicurative obbligatorie dalle quali discende l’obbligo assicurativo e contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’Inps specifica che l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti è fissata nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

A tale aliquota contributiva si deve aggiungere “l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), stabilita dall’articolo 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo). Per le assunzioni non a tempo indeterminato è dovuto, inoltre, il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile.

Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.