Fond. Studi CdL – Legge di Bilancio 2024: le principali novità lavoristiche e fiscali

La legge di bilancio 2024 (n. 213/2023) contiene diverse previsioni in materia lavoristica e fiscale, compreso il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, escluso il lavoro domestico, disposto in via eccezionale per tutto il 2024.

L’esonero sarà del 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di 13^; del 7%, a condizione che la stessa retribuzione, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di 13^.

La norma prevede, poi, limitatamente al periodo d’imposta 2024, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Confermata, inoltre, anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore ai dipendenti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi. In aggiunta, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Potenziato per il 2024 anche l’istituto del congedo parentale: i genitori potranno fruire in alternativa tra loro, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino a 6 anni di vita del bambino, di un congedo indennizzato all’80% della retribuzione mensile. Si aggiunge, inoltre, un ulteriore mese di indennizzo al 60%, percentuale elevata all’80%, solo per il 2024. Sono state, inoltre, prorogate per il 2024, alcune misure di anticipo pensionistico già sperimentate negli anni precedenti come Quota 103 (62 anni e 41 di contributi), Ape Sociale (63 anni e 5 mesi) e Opzione Donna, confermata con i requisiti per l’accesso già previsti per il 2023.