Fond. Studi CdL – Assegno di inclusione: prime indicazioni Inps

Dal 18 dicembre si possono presentare le domande per usufruire della nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale, introdotta dal D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla L. n. 85/2023. L’Inps fornisce le prime indicazioni sull’indennità Adi con la circolare n. 105/23, definendo modalità di accesso e di fruizione della misura attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario.

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari all’interno dei quali ci sia un componente con disabilità, minorenne, con almeno sessant’anni di età e in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dai servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Queste ultime due condizioni, precisa l’Istituto, devono sussistere prima della presentazione dell’istanza in esame.

Elencati, poi, i requisiti per accedere alla misura; il richiedente deve essere, alternativamente, cittadino italiano o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di altro Paese dell’Ue o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; cittadino titolare dello status di protezione internazionale.

Il richiedente, al momento di presentazione della domanda, deve risiedere in Italia, da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per quanto riguarda, invece, i requisiti economici, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso, congiuntamente, di un valore ISEE non superiore ai 9.360 euro; di un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi; di un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150mila euro, non superiore a 30mila euro e, infine, di un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da 2 componenti, 10mila euro per i nuclei composti da 3 o più componenti.

I massimali sono incrementati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo. Info dai Consulenti del lavoro.